Sez. U, Sentenza n. 158 del 19/01/1974 (Rv. 367733 - 01)
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - NOZIONE - ENTE AUTONOMO DEL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - NOZIONE - ENTE AUTONOMO DEL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Requisito essenziale, anche se non sempre sufficiente, perche un ente pubblico sia considerato economico e che esso operi nel settore dell'economia, nel campo cioe di attivita preordinate a risultati patrimoniali di conservazione, produzione o scambio di beni e servizi, ancorche strumentalmente e mediatamente collegate al fine pubblico dell'ente ed alla soddisfazione di bisogni ed interessi collettivi di cui e portatore lo stato. Essenziale e inoltre che esso segua ed applichi criteri e principi propri dell'attivita economica. (nella specie si e ritenuto che l' ente autonomo del teatro dell' opera di Roma sia un ente pubblico non economico). (V 3270'72, mass n 361085).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 14/08/1967 num. 800 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)