Sez. L, Sentenza n. 4849 del 18/05/1994 (Rv. 486663 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Comparizione (termini di) | Nullità della notificazione dell'atto di appello per violazione dei termini - Sanatoria - Ammissibilità - Mezzi.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Comparizione (termini di)
Nel rito speciale del lavoro, la nullità della notificazione dell'atto di appello per violazione del termine stabilito dall'art. 435, terzo comma è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 291, primo comma cod. proc.civ. e quindi per effetto della costituzione della parte appellata, ovvero, in alternativa, mediante valida rinnovazione della notificazione da espletare nel termine perentorio all'uopo assegnato, salvo tuttavia, quanto alla prima ipotesi, e sempre che l'appellato, nel costituirsi in giudizio abbia lamentato la lesione dell'intervallo minimo che deve intercorrere fra la data della notificazione e quella dell'udienza, l'obbligo del tribunale di fissare altra udienza di discussione, in guisa tale da ripristinare il termine violato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)