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Sez. L, Sentenza n. 7428 del 16/12/1983 (Rv. 432034 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - PROPRIO ED IMPROPRIO - RISPETTIVE CONDIZIONI - CONSEGUENZE - UNICA CITAZIONE - VALIDITÀ - UNICO ATTO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432034-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - PROPRIO ED IMPROPRIO - RISPETTIVE CONDIZIONI - CONSEGUENZE - UNICA CITAZIONE - VALIDITÀ - UNICO ATTO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 103 cod. proc. civ. contempla non soltanto il litisconsorzio facoltativo cosiddetto proprio, quando fra più cause proposte esista connessione per l'oggetto e per il titolo, ma anche il litisconsorzio facoltativo cosiddetto improprio, quando più cause presentino in comune, anche solo in parte, qualche questione, la cui soluzione sia necessaria per la decisione; in entrambe le ipotesi, le parti, come possono promuovere il giudizio con unico atto di citazione, così possono validamente appellare con unico atto di gravame avverso la sentenza di primo grado. (Conf 2446/75, mass n 376337).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)