Sez. 3, Sentenza n. 2446 del 18/06/1975 (Rv. 376337 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - PROPRIO ED IMPROPRIO - RISPETTIVE CONDIZIONI - CONSEGUENZE - UNICA CITAZIONE - VALIDITA - UNICO ATTO DI APPELLO - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - PROPRIO ED IMPROPRIO - RISPETTIVE CONDIZIONI - CONSEGUENZE - UNICA CITAZIONE - VALIDITA - UNICO ATTO DI APPELLO - AMMISSIBILITA.*
L'art 103 cod proc civ contempla non soltanto il litisconsorzio facoltativo cosiddetto proprio, quando fra piu cause proposte esista connessione per l'oggetto e per il titolo, ma anche il litisconsorzio facoltativo cosiddetto improprio, quando piu cause presentino in comune, anche solo in parte, qualche questione, la cui soluzione sia necessaria per la decisione; in entrambe le ipotesi, le parti, come possono promuovere il giudizio con unico atto di citazione, cosi possono validamente appellare con unico atto di gravame avverso la sentenza di primo grado. (V 1512/72, mass n 358195).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)