Sez. 3, Sentenza n. 19249 del 04/05/2006 Ud. (dep. 01/06/2006) Rv. 234338 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Reato di contraffazione di opere d'arte - Previgente disposizione di cui alla legge n. 1082 del 1971 - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004 - Fine di profitto - Illiceità dello stesso - Necessità - Esclusione.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 178, comma primo lett. a), D.Lgs. n. 42 del 2004 (contraffazione o riproduzione di un'opera d'arte), analogamente a quanto previsto nell'art. 127 del D.Lgs. n. 490 del 1999, è sufficiente che l'attività sia stata posta in essere al fine di trarne profitto, non essendo richiesto, diversamente dal precedente art. 3, comma primo, L. n. 1062 del 1971, che il profitto sia illecito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 178 com. 1 lett. A, Legge 20/11/1971 num. 1062 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)