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Sez. 3, Sentenza n. 48695 del 04/11/2003 Ud. (dep. 19/12/2003) Rv. 226866 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Reato di contraffazione di opere d'arte - Previgente disposizione di cui alla Legge n. 1082 del 1971 - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999 - Continuità normativa.
Stato
decisa il 2003-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226866-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

L'ipotesi di reato di cui all'art. 127 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, contraffazione di opere d'arte nelle diverse fattispecie di cui al comma 1, si pone in continuità normativa con la previgente disposizione di cui all'art. 3 della Legge 20 novembre 1971 n. 1082, atteso che trattasi dello stesso precetto, con eguale sanzione, con l'unica differenza che non si richiede più che il fine di trarne profitto debba essere illecito, essendo sufficiente che il fatto sia stato commesso per trarne comunque un profitto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 127 CORTE COST., Legge 20/11/1971 num. 1062 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)