Sez. 1, Sentenza n. 5770 del 31/10/1981 (Rv. 416478 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - SUCCESSIONE NELLE SITUAZIONI E NEI RAPPORTI INERENTI AGLI IMMOBILI GIÀ APPARTENENTI ALLA GESCAL, ALL'ISES ED ALL'INCIS - EFFETTO AUTOMATICO DELLA SOPPRESSIONE DI TALI ENTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEGLI APPOSITI COMITATI MINISTERIALI - CONFIGURABILITÀ - LEGITTIMAZIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI AL COMPIMENTO DI UNA CERTA ATTIVITÀ PROCESSUALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - SUCCESSIONE NELLE SITUAZIONI E NEI RAPPORTI INERENTI AGLI IMMOBILI GIÀ APPARTENENTI ALLA GESCAL, ALL'ISES ED ALL'INCIS - EFFETTO AUTOMATICO DELLA SOPPRESSIONE DI TALI ENTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEGLI APPOSITI COMITATI MINISTERIALI - CONFIGURABILITÀ - LEGITTIMAZIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI AL COMPIMENTO DI UNA CERTA ATTIVITÀ PROCESSUALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La successione degli istituti autonomi delle case popolari nelle situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili già appartenenti alla Gescal, all'ises ed all'INCIS, non si è verificata per effetto automatico della soppressione dei predetti enti, attuata con l'art. 13 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, ma si è realizzata, in conformità delle previsioni della legge 19 gennaio 1974 n. 9, in conseguenza del procedimento di liquidazione affidato agli appositi comitati istituiti presso il ministero dei lavori pubblici e, poi, presso il ministero del tesoro, a mano a mano che questi hanno provveduto ai singoli trasferimenti. Pertanto al fine di verificare la legittimazione del ministero dei lavori pubblici al compimento di una determinata attività processuale (nella specie, opposizione alla Determinazione dell'indennità di espropriazione), il giudice del merito deve accertare se alla data del compimento di tale attività l'apposito comitato istituito presso il detto ministero avesse già provveduto al trasferimento all'IACP competente della situazione attiva e passiva relativa all'ente soppresso. (Conf 3850/80, mass. N. 407700, sulla prima parte; (Conf 2098/80, mass. N. 405749, sulla prima parte; (Conf 1554/78, mass. N. 390937, sulla prima parte; (Conf 1504/78, mass. N. 390887).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 13, DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 14 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 15, DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 16, Legge 19/01/1974 num. 9 art. 1, Decreto Legge 14/12/1974 num. 658 art. 4 ter, Legge 15/02/1975 num. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)