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Sez. U, Sentenza n. 5303 del 20/10/1984 (Rv. 437020 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN FAVORE DEI DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE - MAGGIORAZIONE DEL VENTI PER CENTO EX ART. 140 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DEL 22 GENNAIO 1969 - SOPPRESSIONE PER EFFETTO DEI SUCCESSIVI ACCORDI AZIENDALI - RICHIESTA DI DETTA MAGGIORAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE PERCETTORE DELLA LIQUIDAZIONE SECONDO I CRITERI FISSATI DALLA SUCCESSIVA DISCIPLINA NEGOZIALE PIÙ FAVOREVOLI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437020-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN FAVORE DEI DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE - MAGGIORAZIONE DEL VENTI PER CENTO EX ART. 140 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DEL 22 GENNAIO 1969 - SOPPRESSIONE PER EFFETTO DEI SUCCESSIVI ACCORDI AZIENDALI - RICHIESTA DI DETTA MAGGIORAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE PERCETTORE DELLA LIQUIDAZIONE SECONDO I CRITERI FISSATI DALLA SUCCESSIVA DISCIPLINA NEGOZIALE PIÙ FAVOREVOLI - INAMMISSIBILITÀ.*

Al fine della liquidazione dell'indennità di anzianità in favore dei dipendenti del Banco di Napoli, la maggiorazione del 20%, prevista dall'art. 140 del regolamento del personale del 22 gennaio 1969, resta soppressa per effetto dei successivi accordi aziendali, recepiti con la modifica del regolamento medesimo deliberata il 28 maggio 1971 (accordi non preclusi dall'art. 7 della legge 14 luglio 1959 n. 741, in considerazione della inapplicabilità ai rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco delle norme dei contratti collettivi "erga omnes"). Ne consegue che la suddetta maggiorazione non può essere pretesa da parte del lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto la suddetta liquidazione secondo i criteri fissati da quella successiva disciplina negoziale, complessivamente più favorevoli (alla stregua del computo di un'intera, anziché mezza, mensilità all'anno). (V 1721/79, mass n 398085; (V 958/78, mass n 390289).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)