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Sez. L, Sentenza n. 1721 del 24/03/1979 (Rv. 398085 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE DIPENDENTE - DISCIPLINA - REGOLAMENTARE - NATURA PRIVATISTICA - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI TALE REGOLAMENTO- CENSURABILITA SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI.*
Stato
decisa il 1979-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398085-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE DIPENDENTE - DISCIPLINA - REGOLAMENTARE - NATURA PRIVATISTICA - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI TALE REGOLAMENTO- CENSURABILITA SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI.*

La disciplina del personale attuata dal Banco di Napoli per mezzo di regolamento ha natura privatistica, costituendo espressione della volonta contrattuale dell'ente che aderisce in tale Forma alla normativa collettiva stipulata in contraddittorio e in accordo con le associazioni sindacali dei dipendenti. Tale natura privatistica delle Disposizioni del regolamento comporta che la loro violazione o falsa applicazione e denunciabile in Cassazione soltanto sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e non anche secondo i principi della violazione di legge. (V 5121/77, mass n 388737; (V 958/78, mass n 390289; (V 4008/75, mass n 378299).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)