Sez. 3, Sentenza n. 1635 del 01/06/1968 (Rv. 333418 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI -DANNO NON PATRIMONIALE DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI- RISARCIBILITA - CONDIZIONE - SUSSISTENZA DEL REATO - INTERVENTO DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE CIVILE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI -DANNO NON PATRIMONIALE DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI- RISARCIBILITA - CONDIZIONE - SUSSISTENZA DEL REATO - INTERVENTO DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE CIVILE.*
Anche in tema di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, la risarcibilita del danno non patrimoniale e ammessa soltanto nell'ipotesi che il fatto che ha cagionato il danno costituisca reato, il cui accertamento rientra, di regola, nella Competenza funzionale del giudice penale. Qualora, pero, sia intervenuta una causa estintiva del reato, il giudice civile ben puo attribuire i danni non patrimoniali, ma a seguito di accertamento concreto degli elementi costitutivi del reato estinto. (V. N. 748-68, massima n. 331999 n.286-67, massima n.326088 n.2374 -66, massima n. 324603).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)