Sez. 4, Sentenza n. 12325 del 15/02/1990 Ud. (dep. 12/09/1990) Rv. 185282 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DIVIETO DI ESEGUIRE LAVORI A DISTANZA INFERIORE AI CINQUE METRI DALLE LINEE ELETTRICHE - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 11 D.P.R. 7 GENNAIO 1956 N. 164.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DIVIETO DI ESEGUIRE LAVORI A DISTANZA INFERIORE AI CINQUE METRI DALLE LINEE ELETTRICHE - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 11 D.P.R. 7 GENNAIO 1956 N. 164.*
Fine della norma di cui all'art. 11 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 sulle distanze nell'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche non è la formale osservanza della distanza indicata, ma l'esigenza, primaria ed assoluta, di evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori durante lo svolgimento del lavoro, pertanto, può essere consentita una distanza minore dei cinque metri indicati, ove si provveda ad una adeguata protezione previa segnalazione all'esercente la linea, così come può profilarsi la necessità di una distanza maggiore, ove quella prescritta si riveli inidonea, per le peculiarità del lavoro, ad escludere, in assoluto, la possibilità degli "accidentali contatti" o dei "pericolosi avvicinamenti". (Conf mass n 157048).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)