Sez. 4, Sentenza n. 554 del 04/10/1982 Ud. (dep. 25/01/1983) Rv. 157048 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DIVIETO DI ESEGUIRE LAVORI A DISTANZA INFERIORE AI CINQUE METRI DALLE LINEE ELETTRICHE - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 11 D.P.R. 1 LUGLIO 1956, N. 164 A PROPOSITO DI DISTANZA "NON..... MINORE" DI CINQUE METRI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DIVIETO DI ESEGUIRE LAVORI A DISTANZA INFERIORE AI CINQUE METRI DALLE LINEE ELETTRICHE - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 11 D.P.R. 1 LUGLIO 1956, N. 164 A PROPOSITO DI DISTANZA "NON..... MINORE" DI CINQUE METRI.*
Fine della norma di cui all'art. 11 d.P.R. 1 luglio 1956, n. 164, sulle distanze nell'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche, non è la formale osservanza della distanza indicata, ma l'esigenza, primaria ed assoluta, di evitare "accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori" durante lo svolgimento del lavoro. Pertanto, può essere consentita una distanza minore dei cinque metri indicati, ove si provveda ad una adeguata protezione previa segnalazione all'esercente la linea, così come può profilarsi la necessità di una distanza maggiore, ove quella prescritta (in misura minima, "non.....Minore") si riveli inidonea, per le peculiarità del lavoro, ad escludere, in assoluto, la possibilità degli "accidentali contatti" o dei "pericolosi avvicinamenti".*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)