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Sez. 1, Sentenza n. 35628 del 09/10/2002 Cc. (dep. 23/10/2002) Rv. 222334 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Incompatibilità del giudice che abbia giudicato su associazione per delinquere a giudicare la partecipazione ad essa di soggetto rimasto estraneo al processo per il reato associativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222334-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

Anche dopo la sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, non sussiste incompatibilità del giudice che abbia concorso alla pronuncia di condanna per associazione per delinquere (nella specie, di tipo mafioso) a giudicare successivamente della partecipazione ad essa di un imputato rimasto estraneo, a seguito di provvedimento di separazione, al processo per il reato associativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)