Sez. 4, Sentenza n. 36424 del 11/05/2001 Cc. (dep. 31/10/2002) Rv. 222724 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Giudice dell'udienza preliminare che ha già emesso decreto di rinvio a giudizio di un coimputato - Configurabilità della ricusazione - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
In materia di ricusazione, non vi è pregiudizio ostativo a che il giudice dell'udienza preliminare, il quale abbia già disposto il rinvio a giudizio nei confronti di un imputato, sia chiamato ad adottare analogo provvedimento nei confronti di altro imputato o di imputato in procedimento connesso, attesa la natura strettamente procedimentale del decreto, che non incide sul merito della regiudicanda. (V. Corte Cost., 8 giugno 2001 n. 185, 6 luglio 2001 n. 224, 12 luglio 2002 n. 335).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)