Sez. U, Sentenza n. 2091 del 25/03/1986 (Rv. 445286 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PRIVATO NEI CONFRONTI DELL'I.R.I. - DEDUZIONE DELL'AVVENUTA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI STATALI ORDINARIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PRIVATO NEI CONFRONTI DELL'I.R.I. - DEDUZIONE DELL'AVVENUTA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI STATALI ORDINARIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Nella controversia promossa dal privato nei confronti dell'istituto per la ricostruzione industriale (i.R.i.), per dedurre l'avvenuta conclusione di un contratto di acquisto di partecipazioni statali ordinarie (azioni di società), e far valere pretese inerenti al contratto stesso, deve affermarsi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, poiché si verte in tema di posizioni di diritto soggettivo scaturenti da un rapporto negoziale, il cui perfezionamento non è subordinato dalla legge (nè in particolare dall'art. 3 del d.P.R. 14 giugno 1967 n. 554) alla preventiva autorizzazione dell'autorità governativa preposta al controllo della gestione delle partecipazioni statali, mentre ogni questione per l'eventuale riferimento che il contratto medesimo faccia a tale autorizzazione può spiegare rilievo solo sul fondamento nel merito della domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 14/06/1967 num. 554, Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)