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Sez. 1, Sentenza n. 4570 del 11/07/1988 (Rv. 459479 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - I.R.I. (ISTITUTO RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE) - DIRETTIVE DELL'AUTORITÀ GOVERNATIVA O MINISTERIALE - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1988-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459479-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - I.R.I. (ISTITUTO RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE) - DIRETTIVE DELL'AUTORITÀ GOVERNATIVA O MINISTERIALE - EFFICACIA.*

Con riguardo alle partecipazioni statali, gli enti di gestione, quale l'IRI, pur non trovandosi in una situazione di soggezione o dipendenza dall'autorità governativa e ministeriale (CIPE, CIPI e ministro delle PP.Ss.), sono vincolati al rispetto delle loro direttive, ancorché l'inosservanza dei relativi obblighi, in quanto attiene al rapporto pubblicistico con lo stato, non incida, in difetto di espressa previsione, sulla validità degli Atti negoziali che gli enti medesimi pongano in essere nell'Esercizio delle proprie attività imprenditoriali. Tale principio, peraltro, comporta che i suddetti enti, nel trattare con il privato, possano autolimitare la loro libertà negoziale in consonanza con quelle direttive, come nel caso in cui, in relazione allo "smobilizzo" di tutte le partecipazioni inerenti ad un determinato settore economico (nella specie, alimentare), subordinino la volontà di trasferire i titoli all'approvazione o benestare del ministro, con l'ulteriore conseguenza che, ove detta autolimitazione sia recepita ed accettata dalla parte privata, nel senso di contemplare il trasferimento solo se e dopo che il ministro abbia dato il suo assenso, la Mancanza di quest'ultimo è preclusiva del perfezionamento della vendita (restando così irrilevante ogni ulteriore questione circa la necessità o meno di autorizzazione ministeriale quale condizione di legge per l'indicata operazione). (V 2091/86, mass n 445286; (V 6328/85, mass n 443421).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Legge 22/12/1956 num. 1589 CORTE COST., DPR 31/03/1971 num. 282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)