Sez. 2, Sentenza n. 4015 del 19/01/1972 Ud. (dep. 07/06/1972) Rv. 121259 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO D'APPELLO - MODIFICA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO IN FAVORE DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITA - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO D'APPELLO - MODIFICA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO IN FAVORE DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITA - ESCLUSIONE.*
Qualunque modificazione della sentenza di primo grado in senso favorevole all'imputato costituisce ostacolo alla sua condanna alle spese del giudizio d'appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)