Sez. 1, Sentenza n. 868 del 26/11/1981 Ud. (dep. 27/01/1982) Rv. 151849 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI APPELLO - PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA A FAVORE DELL'IMPUTATO - CONDANNA ALLE SPESE PENALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI APPELLO - PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA A FAVORE DELL'IMPUTATO - CONDANNA ALLE SPESE PENALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
In caso di accoglimento ancorché parziale ed a qualsiasi titolo dell'impugnazione, non può essere pronunciata condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del relativo giudizio. Viola, pertanto, tale principio ai sensi dell'art. 213 cod. proc. pen. il giudice di appello che condanni alle spese di secondo grado, pur avendo riformato, in senso favorevole all'imputato, la sentenza di primo grado, con l'eliminazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. (V. Mass. N. 138245 anno 1978; V. Mass. N. 132722 anno 1976; V. Mass. N. 126214 anno 1974; V. Mass. N. 121259 anno 1972; V. Mass. N. 122853 anno 1973 per l'applicazione specifica del principio in tema di ottenuto riconoscimento della continuazione; V. Mass. N. 119212 anno 1971 - Sezioni Unite).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Proc. Pen. art. 488 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)