Sez. 5, Sentenza n. 34 del 11/10/1984 Ud. (dep. 03/01/1985) Rv. 167262 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - CONCERNENTI STATUIZIONI DI PRIMO GRADO NON SPECIFICAMENTE IMPUGNATE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONI DI DIRITTO RILEVABILI DI UFFICIO - DEDUCIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - CONCERNENTI STATUIZIONI DI PRIMO GRADO NON SPECIFICAMENTE IMPUGNATE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONI DI DIRITTO RILEVABILI DI UFFICIO - DEDUCIBILITÀ - LIMITI.*
Il ricorso per Cassazione è inammissibile se proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado, o mancate statuizioni dello stesso giudice, non devolute al giudice dell'appello con specifica impugnazione. Infatti la sentenza di primo grado su tali statuizioni od omissioni, acquista autorità di cosa giudicata, salvo il caso in cui si tratti di questioni di diritto rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non richiedenti accertamenti di fatto, di cui non sia stato provocato l'esame o il riesame del giudice di appello. (Conf mass n 156625 ed ivi citate; (Conf mass n 152235; (Conf mass n 152620).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)