Sez. 3, Sentenza n. 11891 del 19/10/1982 Ud. (dep. 15/12/1982) Rv. 156625 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - UFFICIO ITALIANO CAMBI - REATI VALUTARI - POTERI DI ACCERTAMENTO - TEMPO DEL COMMESSO REATO.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - UFFICIO ITALIANO CAMBI - REATI VALUTARI - POTERI DI ACCERTAMENTO - TEMPO DEL COMMESSO REATO.*
Le attribuzioni ai funzionari dell'ufficio italiano dei cambi e della banca d'Italia, nonché agli ufficiali e sottufficiali del nucleo specializzato di polizia valutaria, a termini degli artt. 3 e 5 legge 30 aprile 1976, n. 159; del potere di accertamento di reati valutari, non vale a spostare al momento dell'accertamento il tempus commissi delicti, che pertanto, anche al fine dell'operatività di cause estintive, resta quello in cui la condotta punibile si concreta in modo conforme al tipo descritto nella norma incriminatrice.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 5, Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)