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Sez. 1, Sentenza n. 231 del 15/02/1966 Ud. (dep. 20/06/1966) Rv. 101730 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - FINALITA DELL'ISTITUTO - APPLICABILITA ANCHE IN FAVORE DEL COIMPUTATO CHE ABBIA PROPOSTO UN GRAVAME INAMMISSIBILE.*
Stato
decisa il 1966-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101730-01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - FINALITA DELL'ISTITUTO - APPLICABILITA ANCHE IN FAVORE DEL COIMPUTATO CHE ABBIA PROPOSTO UN GRAVAME INAMMISSIBILE.*

Il fondamento razionale dell'istituto dell'effetto estensivo di cui all'art 203 cod proc pen consiste nell'esigenza di evitare giudizi contraddittori, Ond'è che, rispetto all'attuazione di un tale fine di ordine pubblico, si appalesa indifferente la volonta e la attivita del beneficiario dell'eventuale accoglimento dei motivi estensibili. Pertanto, benche la lettera dell'art 203 prima parte citato sia nel senso che l'effetto estensivo, nel caso di concorso di piu persone nello stesso reato, operi in favore del coimputato non impugnante, la norma e applicabile anche in favore del coimputato che abbia proposto impugnazione invalida, come nel caso di sopraggiunta inammissibilita per rinuncia o per mancata presentazione dei motivi, cosi come e applicabile, perdurando l'eadem ratio, anche in favore del coimputato che abbia ritualmente proposto l'impugnazione pur senza devolvere al giudice superiore la questione proposta invece da altro coimputato anch'esso impugnante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)