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Sez. 3, Sentenza n. 515 del 13/04/1967 Ud. (dep. 30/05/1967) Rv. 104413 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - OPERA A FAVORE DEI COIMPUTATI NON IMPUGNANTI O LA CUI IMPUGNAZIONE SIA INAMMISSIBILE - APPLICABILITA IN CASO DI ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA PER MOTIVO OGGETTIVO O AI SENSI DELL'ART 539 N 1 COD PROC PEN*
Stato
decisa il 1967-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104413-01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - OPERA A FAVORE DEI COIMPUTATI NON IMPUGNANTI O LA CUI IMPUGNAZIONE SIA INAMMISSIBILE - APPLICABILITA IN CASO DI ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA PER MOTIVO OGGETTIVO O AI SENSI DELL'ART 539 N 1 COD PROC PEN*

L'effetto estensivo di una impugnazione si produce sia a favore dei coimputati che non ne abbiano proposto una propria, sia a favore di quelli che ne abbiano proposto una inammissibile: si produce, cioe, nonostante il giudicato, quale rimedio straordinario tendente al fine di eliminare contrasti di decisione nei confronti dei coimputati. E l'effetto stesso si produce sicuramente a favore dei coimputati che abbiano concorso nello stesso reato, se l'annullamento della sentenza venga disposto per un motivo oggettivo o, comunque, per una delle cause indicate nell'art 539 n 1 cod proc pen. (prima parte. Conf 101730; V 103024, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)