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Sez. 2, Sentenza n. 2270 del 05/07/1968 (Rv. 334543 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTERCLUSIONE ASSOLUTA - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334543-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTERCLUSIONE ASSOLUTA - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO - ESTREMI.*

La nozione di passaggio coattivo, cioe del passaggio per accedere a un fondo, concesso iussu iudicis a norma dell'art. 1052 cod.civ., non coincide con quella di passaggio necessario, regolato dal precedente articolo. Questa ipotesi, invero, riguarda la Costituzione della servitu di passaggio coattivo, fondata su uno stato obiettivo di necessita di accedere a un fondo che sia o assolutamente intercluso, perche circondato da fondi di altrui proprieta e percio privo di accessi su una via pubblica, o relativamente intercluso, in quanto l'accesso su una confinante via pubblica potrebbe essere attuato solo con eccessivo dispendio o disagio. L'ipotesi regolata invece dall'art. 1052 non contempla una vera e propria condizione di necessita del passaggio coattivo, cui corrisponde il diritto del proprietario del fondo intercluso ad ottenere un accesso alla via pubblica, ma considera soltanto la maggiore utilita per il fondo non intercluso, a cui vantaggio dovrebbe costituirsi la servitu di passaggio, che si risolverebbe nel soddisfacimento di un bisogno del fondo con un maggior incremento della produzione agricola nell'interesse generale della produzione. In tale ultima ipotesi e peraltro necessario che il giudice del merito, con apprezzamento discrezionale, accerti che la relativa necessita del passaggio risulti dallo stato attuale dei fondi in quanto l'accesso esistente sia inidoneo o insufficiente, e che la Costituzione del nuovo passaggio risponda ad un interesse generale, da valutare non solo in relazione al vantaggio del preteso fondo dominante, ma anche all'eventuale danno del fondo servente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)