Sez. 3, Sentenza n. 9802 del 05/10/1983 Ud. (dep. 18/11/1983) Rv. 161283 - 01
PROVA PENALE - ACCERTAMENTI TECNICI EXTRAGIUDIZIALI - IN GENERE - ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - ANALISI DELLO SCARICO - AVVISO AL TITOLARE DELLO SCARICO - OMISSIONE - NULLITÀ DELL'ANALISI - CONSEGUENZE.*
PROVA PENALE - ACCERTAMENTI TECNICI EXTRAGIUDIZIALI - IN GENERE - ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - ANALISI DELLO SCARICO - AVVISO AL TITOLARE DELLO SCARICO - OMISSIONE - NULLITÀ DELL'ANALISI - CONSEGUENZE.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, qualora l'unica prova a carico dell'imputato sia costituita dall'analisi dello scarico, effettuata dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi senza preventivo avviso al titolare dello scarico (così come statuisce l'art. 15 legge 10 maggio 1976 n. 319 modificato dall'art. 18 legge 24 dicembre 1979 n. 650, a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 1983 n. 248), e non sia possibile accertare lo stato di inquinamento con nuova analisi o con altro diverso mezzo, l'imputato medesimo va assolto con formula piena.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)