Sez. 3, Sentenza n. 8418 del 09/07/1984 Ud. (dep. 10/10/1984) Rv. 166033 - 01
PROVA PENALE - ACCERTAMENTI TECNICI EXTRAGIUDIZIALI - IN GENERE - ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI - ANALISI DEL LABORATORIO PROVINCIALE DI IGIENE E PROFILASSI - AVVISO AL TITOLARE DELLO SCARICO - OMISSIONE - ILLEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE.*
PROVA PENALE - ACCERTAMENTI TECNICI EXTRAGIUDIZIALI - IN GENERE - ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI - ANALISI DEL LABORATORIO PROVINCIALE DI IGIENE E PROFILASSI - AVVISO AL TITOLARE DELLO SCARICO - OMISSIONE - ILLEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la violazione, da parte del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, del divieto di effettuare l'analisi di scarico senza il preventivo avviso al titolare dello stesso (così come statuisce l'art. 15 della legge 10 maggio 1976 n. 319 a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 248 del 15 luglio 1983), traducendosi nella illegittimità dell'accertamento eventualmente compiuto, determina la inutilizzabilità di questo come mezzo di prova nel processo penale, dando luogo ad un vizio della motivazione, ove non risulti che il convincimento del giudice di merito si sia formato anche in base ad altre fonti di prova, sufficienti a sorreggere la decisione adottata. (V mass n 161283).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)