Sez. 2 - , Ordinanza n. 19252 del 16/09/2020 (Rv. 659111 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale o umanitaria – Inserimento del paese di origine del richiedente nell’elenco dei “paesi sicuri” – Deduzione della provenienza da una specifica area interessata da fenomeni di violenza generalizzata - Rilevanza - Fondamento – Conseguenze sul piano dei poteri di accertamento del giudice.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, l'inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei cd. "paesi sicuri" di cui all'art. 1 del d.m. degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 4 ottobre 2019 non preclude allo stesso la possibilità di dedurre la propria provenienza da una specifica area del paese stesso interessata a fenomeni di violenza ed insicurezza generalizzata che, ancorché territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale o umanitaria, né esclude il dovere del giudice, in presenza di tale allegazione, di procedere all'accertamento in concreto della pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni.
Riferimenti normativi: DM Affari Esteri 04/10/2019, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)