Sez. 1 - , Sentenza n. 25311 del 11/11/2020 (Rv. 659576 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Inserimento del paese di origine del richiedente nell’elenco dei “paesi sicuri” - Onere di allegazione rinforzata per il richiedente - Efficacia temporale - Ricorsi introdotti dopo l’entrata in vigore del d.m. 4 ottobre 2019 - Fondamento - Dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice - Condizioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, l'inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei "paesi sicuri" produce l'effetto di far gravare sul ricorrente l'onere di allegazione rinforzata in ordine alle ragioni soggettive o oggettive per le quali invece il paese non può considerarsi sicuro, soltanto per i ricorsi giurisdizionali presentati dopo l'entrata in vigore del d.m. 4 ottobre 2019, poiché i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione, restando comunque intatto per il giudice, a fronte del corretto adempimento di siffatti oneri, il potere-dovere di acquisire con ogni mezzo tutti gli elementi utili ad indagare sulla sussistenza dei presupposti della protezione internazionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Decreto Legisl. 01/09/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 01/09/2007 num. 251 art. 14, DM Affari Esteri 04/10/2019, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 7 bis com. 1 lett. A, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 37, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)