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Sez. L, Ordinanza n. 461 del 01/06/1993 (Rv. 482604 - 01)

Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto (regolamento d'ufficio) | Incompetenza sopravvenuta per effetto di una nuova norma applicabile nei giudizi pendenti ex art. 5 vecchio testo cod. proc. civ.. Declaratoria di incompetenza del giudice adito in riassunzione - Ammissibilità - Denuncia di un (inesistente) conflitto - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482604-01

Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto (regolamento d'ufficio)

La richiesta di regolamento di competenza di ufficio è ammissibile solo se le decisioni in conflitto siano state adottate in riferimento al medesimo quadro normativo, mentre, quando si tratti di incompetenza sopravvenuta a causa dell'entrata in vigore di una nuova norma - immediatamente applicabile nei giudizi pendenti, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., nel testo previgente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 (nella specie, l'art. 3 della legge 1 marzo 1990, n. 42, concernente la devoluzione ad uffici giudiziari di nuova costituzione di affari già pendenti davanti a quelli di Caltanissetta) - il giudice adito in riassunzione deve limitarsi a dichiarare la propria incompetenza e non può sollevare un (inesistente) conflitto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Legge 01/03/1990 num. 42 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)