Sez. L, Ordinanza n. 845 del 04/11/1996 (Rv. 500288 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Presupposto - Riferimento delle decisioni al medesimo quadro normativo - Conseguenze - Sopravvenienza di nuova norma sulla competenza immediatamente applicabile - Rilevanza del conflitto da parte del giudice adito in riassunzione - Inammissibilità - Declaratoria della propria incompetenza da parte di questo giudice - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
La richiesta di regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile solo se le decisioni in conflitto siano state adottate in riferimento al medesimo quadro normativo, mentre quando si tratti di incompetenza sopravvenuta a causa dell'entrata in vigore della nuova norma, immediatamente applicabile nei giudizi pendenti ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ. nel testo previgente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 (nella specie, l'art. 6 della legge 12 giugno 1990 n. 146 che ha aggiunto due commi all'art. 28 maggio 1970 n. 300, così rendendo applicabile lo speciale procedimento di repressione della condotta antisindacale anche ai comportamenti posti in essere da una amministrazione statale o da altro ente pubblico non economico, all'uopo prevedendo che l'azione possa essere promossa davanti al pretore competente) il giudice adito in riassunzione deve limitarsi a dichiarare la propria incompetenza e non può sollevare un inesistente conflitto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)