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Sez. 3 - , Ordinanza n. 31077 del 28/11/2019 (Rv. 655977 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO | Limite di cui all'art. 2721 c.c. - Applicabilità anche alle testimonianze rese in altro giudizio e documentate attraverso il verbale.
Stato
decisa il 2019-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655977-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO

In tema di prova testimoniale, i limiti di cui all'art. 2721 c.c. trovano applicazione anche alle testimonianze rese (in merito al medesimo contratto) in altro giudizio e documentate attraverso il verbale in quanto la fonte di conoscenza del fatto, cui si riferiscono le cautele di legge, deriva pur sempre dalla narrazione del testimone, ancorché acquisita mediante il verbale di assunzione di prova in altro processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)