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Sez. 1, Sentenza n. 53011 del 27/11/2014 Cc. (dep. 19/12/2014) Rv. 262351 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis ord. pen. - Procedimento - Regolamento "inter partes" delle spese - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262351-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale presentato dal detenuto ai sensi dell'art. 35 bis ord. pen. è escluso il regolamento "inter partes" delle spese processuali, con la conseguenza che nè il reclamante, nè il Ministero della Giustizia possono essere condannati al pagamento di queste l'uno in favore dell'altro in applicazione del principio della soccombenza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)