Sez. 1, Sentenza n. 31475 del 15/03/2017 Cc. (dep. 26/06/2017) Rv. 270842 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Procedimento ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Ricorso per cassazione del Ministero della Giustizia o del Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Rigetto dell'impugnazione - Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di procedimento ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., il Ministero della Giustizia o il Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ricorrenti per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza, ex artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non possono essere condannati, nel caso di soccombenza, al pagamento delle spese processuali, in quanto rivestono la qualità di parti pubbliche.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)