Sez. 3, Sentenza n. 8564 del 19/06/1996 Ud. (dep. 20/07/1996) Rv. 206681 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Atti di libidine violenti in danno di minore dagli anni quattordici - Congiunzione carnale abusiva contro minore degli anni sedici - Fattispecie ora regolate dagli artt. 3 e 4 legge n. 66 del 1996 - Con trattamento sanzionatorio più grave - Applicabilità delle norme abrogate - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
La fattispecie di reato di atti di libidine violenti, di cui all'art. 521 cod. pen., contestata in danno di minore degli anni quattordici, è ora regolata dagli artt. 3 e 4 legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha rispettivamente introdotto gli artt. 609 bis e 609 ter cod. pen., con i quali le ipotesi di violenza carnale e di atti di libidine sono stati unificati in un'unica figura di reato: più precisamente detta fattispecie è regolata dal combinato disposto di cui agli artt. 609 bis e 609 ter n. 1 (violenza sessuale aggravata nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici). Poiché il trattamento sanzionatorio per la nuova figura di reato è molto più grave (reclusione da sei a dodici anni, a fronte di una reclusione da due a sei anni e otto mesi), a norma del terzo comma dell'art. 2 cod. pen. si deve applicare la disposizione più favorevole dell'art. 521 cod. pen. ora abrogata. Analogamente per la fattispecie di cui all'art. 519, secondo comma n. 2 cod. pen. - congiunzione carnale abusiva contro minore degli anni sedici - che è ora regolata dall'art. 609 bis n. 1 cod. pen.: poiché la pena edittale prevista da quest'ultima norma è più grave di quella prevista dalla norma precedente (reclusione da cinque a dieci anni, a fronte di una reclusione da tre a dieci anni), ai sensi del predetto terzo comma dell'art. 2 cod. pen., si deve applicare quella ora abrogata dell'art. 519 cod. pen.. (La S.C. ha osservato che per entrambe le fattispecie il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 66 del 1966 diverrebbe più favorevole solo nel caso - non ricorrente nella specie - in cui il giudice ritenesse i fatti di "minore gravità", essendo allora applicabile una diminuzione sino a due terzi della pena base (ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 519 com. 2 n. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Legge 15/02/1996 num. 66 art. 3, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 4, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)