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Sez. 1, Sentenza n. 6775 del 28/01/2005 Ud. (dep. 22/02/2005) Rv. 230148 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONCORSO DI REATO SESSUALE | Abrogazione degli artt. 519, 520, 521 cod. pen. - Applicabilità della circostanza aggravante ai reati di cui agli artt. 609 bis e seguenti dello stesso codice - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230148-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONCORSO DI REATO SESSUALE

La circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5 cod. pen. (avere commesso il fatto nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 519, 520 e 521, che contemplavano, rispettivamente, la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e gli atti di libidine violenti) è configurabile con riferimento a tutti i delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609-bis e segg. stesso codice, come introdotti dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66 (recante norme contro la violenza sessuale), a nulla rilevando che tale legge abbia disposto l'espressa abrogazione dei citati artt. 519, 520 e 521, in quanto il richiamo a questi ultimi nell'art. 576 rientra nella figura del rinvio formale e non di quello recettizio, sicché quella abrogazione non ha comportato una "abolitio criminis", ma solo un ordinario fenomeno di successione di leggi penali incriminatrici nel tempo, e il mancato adeguamento della formulazione di quest'ultima norma è ascrivibile a mero difetto di coordinamento legislativo. (Fattispecie concernente il delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies cod. pen., con riferimento al quale la Corte, dopo avere argomentatamente escluso che la sua autonoma configurazione di figura delittuosa plurisoggettiva e a concorso necessario lo ponga in rapporto di discontinuità con la normativa previgente, ha ritenuto la sua piena sovrapponibilità alle ipotesi criminose già previste dagli artt. 110 e 519-521 cod. pen., unificate nel nuovo art. 609-bis stesso codice)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 519 CORTE COST., Cod. Pen. art. 520, Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 576 com. 1 n. 5, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST., Legge 15/02/1996 num. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)