Sez. 6, Sentenza n. 2303 del 02/12/1969 Ud. (dep. 31/01/1970) Rv. 113882 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI -MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO ABUSIVI -DEPOSITO DI MATERIE ESPLODENTI - OBBLIGO DELLA LICENZA - IMPRENDITORI DI MINIERE E CAVE CHE DETENGANO ESPLOSIVI -SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI -MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO ABUSIVI -DEPOSITO DI MATERIE ESPLODENTI - OBBLIGO DELLA LICENZA - IMPRENDITORI DI MINIERE E CAVE CHE DETENGANO ESPLOSIVI -SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*
Rientra nella previsione dell'art 678 cod pen anche il fatto di tenere in deposito senza licenza materie esplodenti per qualsiasi titolo, clandestinamente o apertamente, per conto proprio o di altri, in qualunque luogo di proprio o di altrui possesso e cio indipendentemente dal proposito di farne commercio, essendo la norma diretta a salvaguardare l'incolumita pubblica in relazione ai pericoli che possano derivare dal fatto incontrollato ed abusivo non solo di chi fabbrica, importa, vende o trasporta materiale esplosivo, ma anche di chi lo tiene semplicemente in deposito. L'Obbligo di munirsi della prescritta licenza si estende anche agli imprenditori di miniere o di cave che in esse detengono materiale esplosivo. (V 112543, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 09/04/1959 num. 128 art. 296
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)