diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4552 del 17/04/1993 (Rv. 481893 - 01)

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - Operazioni di credito a medio e lungo termine | Contratto cosiddetto di credito di firma - Funzione - Agevolazioni tributarie ex art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 relativamente all'imposta di registro - Inapplicabilità - Stipulazione contestuale ad un contratto di apertura di credito - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481893-01

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - Operazioni di credito a medio e lungo termine

Il contratto cosiddetto di credito di firma, che importa l'assunzione da parte della banca dell'impegno di prestare garanzia a favore di terzi, non costituisce di per sè finanziamento, perché non importa trasferimento di danaro, nemmeno nella forma di messa a disposizione dello stesso, né costituisce operazione strumentale alla concessione di un finanziamento, quando questo si è realizzato con una contestuale apertura di credito, né costituisce una forma, diversa dal conto corrente, di utilizzazione del finanziamento, perché non importa utilizzazione di danaro. Ne consegue che il predetto contratto, ancorché stipulato contestualmente ad un contratto di apertura di credito, non può godere delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 relativamente all'imposta di registro.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)