Sez. 5, Sentenza n. 4611 del 29/03/2002 (Rv. 553383 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE | Art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ambito applicativo - Operazioni di finanziamento - Nozione - Dilazione del pagamento di debiti scaduti, derivanti da scoperto di conto corrente - Applicabilità del beneficio - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE
In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali l'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla "ratio legis" ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi. Ne consegue che il negozio di dilazione del pagamento di debiti scaduti, derivanti da scoperti di conto corrente, non avendo ad oggetto un finanziamento, nel senso precisato, ma soltanto le modalità e i tempi di recupero del credito già erogato, esula - in sè considerato - dall'ambito applicativo della disciplina agevolativa in esame.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)