Sez. 1, Ordinanza n. 19624 del 07/10/2005 (Rv. 585695 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Competenza del tribunale delle acque ai sensi dell'art. 140 lett. c) r.d. n. 1775 del 1993 - Estensione - Fattispecie.
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE
In tema di acque pubbliche, la norma di cui all'art. 140, lett. c) del r.d. n. 1775 del 1933 (secondo la quale appartengono, in primo grado, alla cognizione dei tribunali regionali delle acque le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica) comporta la necessità di rimessione alla cognizione del giudice specializzato di tutte le controversie che, non limitandosi a regolare rapporti meramente discendenti dai diritti stessi, coinvolgano l'accertamento dell'estensione dei diritti d'utenza e, pertanto, l'interesse pubblico alla base dell'atto concessorio (nella specie, è stata affermata la competenza del tribunale ordinario in ordine a controversia fra privati in cui non veniva sollecitata, in via diretta - e in guisa da renderla opponibile all'Amministrazione concedente - una statuizione sulla spettanza all'uno o all'altro soggetto dei diritti concessori, dei quali era pacifica la rinunzia da parte di entrambi, ma veniva soltanto richiesto l'accertamento della estinzione per confusione delle concessioni idroelettriche in sottensione e di quella sottesa, quale antecedente logico dell'affermazione della insussistenza di debiti per canoni di sottensione ed indennizzi).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)