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Sez. 3, Sentenza n. 9026 del 16/04/2009 (Rv. 607672 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni - Riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato - Criteri - Fattispecie in tema di risarcimento danni per inadempimento.
Stato
decisa il 2009-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607672-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE

La ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, segnatamente quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A., mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario. (Nella specie, รจ stata affermata la competenza del giudice ordinario in relazione ad una domanda risarcitoria conseguente all'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di fornitura dell'acqua destinata all'irrigazione di un fondo privato).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)