Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015 Ud. (dep. 09/09/2015) Rv. 265633 - 01
GIURISDIZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE | Autonomia dell'ordinamento sportivo - Clausola compromissoria - Conseguenze - Frode sportiva - Legittimazione della F.I.G.C. a costituirsi parte civile - Sussistenza.
GIURISDIZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE
La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) è legittimata a costituirsi parte civile per il delitto di frode sportiva. (In applicazione del principio indicato, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di esclusione della F.I.G.C., quale parte civile, in relazione al delitto di frode sportiva, in conseguenza dell'eccepito difetto di giurisdizione della giustizia ordinaria per violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 4 della L. n. 91 del 1981).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 23/08/1981 num. 86 art. 4, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1, Legge 17/10/2003 num. 280 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)