Sez. 5, Sentenza n. 21301 del 11/03/2011 Ud. (dep. 27/05/2011) Rv. 250184 - 01
SPORT | Autonomia dell'ordinamento sportivo ex art. 2 L. n. 280 del 2003 - Clausola compromissoria - Rilevanza in ambito penale - Esclusione.
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La previsione di cui all'art. 2 della L. n. 280 del 2003 (disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) - per la quale fatti di rilievo disciplinare sono devoluti, per disposizione statutaria, alla cognizione degli organi di giustizia sportiva - comporta l'obbligo per i tesserati di adire il competente organo della giurisdizione sportiva prima di adire l'autorità giudiziaria ed ha carattere tassativo di guisa che l'eventuale trasgressione integra fatto rilevante sul piano disciplinare, specificamente sanzionato. Tuttavia, tale preclusione - che trova la sua "ratio" giustificativa nel carattere sostanzialmente privato dell'ordinamento sportivo e nel regime di autonomia negoziale che l'informa, sub specie della libera accettazione manifestata dagli aderenti al momento del tesseramento - attiene all'ambito interno di detto sistema e, pertanto, non può comportare alcun impedimento all'accertamento di fatti penalmente rilevanti che si verifichino nello svolgimento di eventi sportivi o nella dinamica dei rapporti tra tesserati ed istituzione sportiva o, comunque, di situazioni maturate in seno al relativo ordinamento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha confermato la responsabilità penale nei confronti di un dirigente di società sportiva - per i reati di cui agli art. 594 e 110, 612, 581 cod. pen. - commessi durante una competizione sportiva).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 581, Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 612, Legge 17/10/2003 num. 280 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)