Sez. 3, Sentenza n. 8081 del 12/05/1994 Ud. (dep. 15/07/1994) Rv. 200121 - 01
Edilizia - Costruzione edilizia | Sagoma - Nozione - Conseguenze in ordine al regime delle varianti in corso d'opera - Fattispecie: inapplicabilità di detto regime a muro di contenimento.
Edilizia - Costruzione edilizia
La sagoma attiene alla conformazione planovolumetrica della costruzione ed al suo perimetro inteso sia in senso verticale sia orizzontale, mentre il prospetto si riferisce alla relativa superficie. Pertanto, la sagoma di una costruzione concerne il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, sicché sola le aperture che non prevedano superfici sporgenti non rientrano nella nozione di sagoma e sono sottoposte al regime delle c.d. varianti in corso d'opera. (Nella specie la S.C., premesso come pacifico che la costruzione eseguita consistesse in "un muro di contenimento dell'altezza di cm. 50" comportante "una modifica della sagoma del piazzale antistante l'abitazione, rendendo inutilizzabile un maggior spazio di manovra per i veicoli", ha escluso l'applicabilità dell'art. 15 legge 28 febbraio 1985 n. 47, pretesa dal ricorrente sul rilievo che la modifica della sagoma concerne non le costruzioni, ma gli edifici ed ha ritenuto la sussistenza non di variante leggera, ma di costruzione in parziale difformità).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 15 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)