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Sez. 3, Sentenza n. 41752 del 27/10/2010 Cc. (dep. 24/11/2010) Rv. 248702 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Varianti in corso d'opera - Variazione in diminuzione della volumetria - Possibilità di realizzazione tramite d.i.a. - Esclusione - Alterazioni della sagoma - Individuazione.
Stato
decisa il 2010-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248702-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Il permesso di costruire è necessario in caso di varianti in corso d'opera che comportino modifiche volumetriche tanto in aumento quanto in diminuzione, non essendo queste ultime assentibili, al pari delle prime, in base a mera denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, parimenti, anche le modifiche alla forma ed alle dimensioni del tetto, in quanto alterano la sagoma dell'edificio, necessitano del permesso di costruire e non sono assentibili con d.i.a.).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)