Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25877 del 18/11/2013 (Rv. 628446 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione - Oggetto - Diritto del creditore di partecipare al concorso - Vizi del provvedimento di esclusione - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di liquidazione coatta amministrativa, il giudizio di opposizione allo stato passivo ha ad oggetto il diritto del creditore di partecipare al concorso, per cui i vizi del provvedimento di esclusione, o della sua comunicazione (nel caso di specie, l'erronea indicazione del termine di impugnazione), non rilevano di per se stessi e non possono assurgere a specifiche "causae petendi" dell'opposizione con la conseguenza che, rispetto ad essi, non รจ configurabile un'omessa pronunzia da parte del giudice.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)