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Sez. 1, Sentenza n. 9163 del 03/05/2005 (Rv. 581242 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Domanda di ammissione al passivo - Provvedimento di rigetto del commissario liquidatore - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581242-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di liquidazione coatta amministrativa, poichè la formazione dello stato passivo da parte del commissario liquidatore è disciplinata esclusivamente dall'art. 209 legge fall., e non sono applicabili le norme della legge n. 241 del 1990 che riguardano il procedimento amministrativo, non occorre che il provvedimento d'esclusione sia motivato e l'inesistenza di un tale obbligo neppure vulnera il diritto di difesa del creditore, in quanto l'opposizione allo stato passivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione il cui oggetto non è costituito dalla verifica delle ragioni del mancato accoglimento della domanda di inserimento nello stato passivo, bensì dall'accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere con la domanda di ammissione, che è esteso a tutti i profili attinenti al rapporto controverso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)