Sez. 1, Ordinanza n. 38270 del 23/09/2005 Cc. (dep. 19/10/2005) Rv. 232460 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Art. 41 bis - Limitazioni - Liberazione anticipata - Esclusione delle limitazioni - Estensione dell'esclusione ai collegamenti con la criminalità organizzata come causa di limitazione alle concessione della liberazione anticipata - Insussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di ordinamento penitenziario, con riferimento alla disciplina di concessione dei benefici penitenziari, l'esclusione, espressamente prevista nel comma primo dell'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 della liberazione anticipata dalle limitazioni in esso contemplate, non è estensibile, per analogia, al divieto, stabilito dall'ultimo comma del citato articolo, di tale concessione nel caso di ritenuto collegamento dell'interessato con la criminalità organizzata.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)