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Sez. 1, Sentenza n. 2862 del 11/12/2003 Cc. (dep. 27/01/2004) Rv. 226956 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Esclusione per essa delle limitazioni fissate per la concessione di altri benefici penitenziari dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario - Estensione dell'esclusione al divieto di concessione degli stessi benefici in caso di collegamento del condannato con la criminalità organizzata - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226956-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In materia di concessione dei benefici penitenziari l'esclusione, espressamente prevista nel comma primo dell'art. 4 bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), della liberazione anticipata dalle limitazioni in esso contemplate, non è estensibile, per analogia, al divieto, stabilito dall'ultimo comma del citato articolo, di tale concessione nel caso di ritenuto collegamento dell'interessato con la criminalità organizzata.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)