Sez. 1, Sentenza n. 2862 del 11/12/2003 Cc. (dep. 27/01/2004) Rv. 226956 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Esclusione per essa delle limitazioni fissate per la concessione di altri benefici penitenziari dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario - Estensione dell'esclusione al divieto di concessione degli stessi benefici in caso di collegamento del condannato con la criminalità organizzata - Inammissibilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di concessione dei benefici penitenziari l'esclusione, espressamente prevista nel comma primo dell'art. 4 bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), della liberazione anticipata dalle limitazioni in esso contemplate, non è estensibile, per analogia, al divieto, stabilito dall'ultimo comma del citato articolo, di tale concessione nel caso di ritenuto collegamento dell'interessato con la criminalità organizzata.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)