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Sez. L, Sentenza n. 3098 del 12/04/1990 (Rv. 466631 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - PRESTAZIONI MEDICO-CHIRURGICHE IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEGLI ENTI MUTUALISTICI - ACCORDI CON GLI ORDINI PROFESSIONALI IN ORDINE AI COMPENSI IN MISURA INFERIORE AI MINIMI TARIFFARI - APPLICABILITÀ DI TALI COMPENSI NEL PERIODO DI VIGENZA DEL BLOCCO DELLE TARIFFE - SUCCESSIVA SCADENZA DELLE CONVENZIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466631-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - PRESTAZIONI MEDICO-CHIRURGICHE IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DEGLI ENTI MUTUALISTICI - ACCORDI CON GLI ORDINI PROFESSIONALI IN ORDINE AI COMPENSI IN MISURA INFERIORE AI MINIMI TARIFFARI - APPLICABILITÀ DI TALI COMPENSI NEL PERIODO DI VIGENZA DEL BLOCCO DELLE TARIFFE - SUCCESSIVA SCADENZA DELLE CONVENZIONI - IRRILEVANZA.*

Dall'art. 8 della legge 21 febbraio 1963 n. 244 (sugli onorari ed i compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e sulla istituzione della relativa tariffa), il quale prevede la possibilità che la federazione degli ordini dei medici e, previo parere di questa, gli ordini provinciali concordino con enti mutualistici ed assistenziali i compensi delle prestazioni professionali da praticare agli assistiti degli enti medesimi, è desumibile un criterio di derogabilità dei minimi tariffari per quanto concerne le suindicate prestazioni, restando escluso che, con riguardo a prestazioni effettuate nel periodo di vigenza del blocco delle tariffe (convenzionali) disposto dall'art. 8, sesto comma, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (nel testo risultante dalla legge di conversione n. 336 del 1974), l'applicabilità dei compensi (inferiori ai minimi tariffari) previsti da una delle convenzioni predette (nella specie, convenzione fra l'INAM e la federazione nazionale degli ordini dei medici del settembre 1966) possa trovare ostacolo nell'avvenuta scadenza delle convenzioni medesime, attesa la proroga di operatività disposta - senza distinzione fra convenzioni ancora efficaci e convenzioni scadute - dal citato art. 8 del d.l. del 1974, interpretato autenticamente dall'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito in legge 27 marzo 1985 n. 103). (V 2894/88, mass n 458481; (V 2875/82, mass n 420760).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 21/02/1963 num. 244 art. 2, Legge 21/02/1963 num. 244 art. 3, Legge 21/02/1963 num. 244 art. 8, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 25/01/1985 num. 8 art. 6 CORTE COST., Legge 27/03/1985 num. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)