Sez. U, Sentenza n. 2875 del 10/05/1982 (Rv. 420760 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - ONORARI E COMPENSI PER LE PRESTAZIONI MEDICO CHIRURGICHE - ACCORDI TRA LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI E GLI ENTI MUTUALISTICI ED ASSISTENZIALI PREVISTI DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 244 DEL 1963 - DEROGABILITÀ DEI MINIMI TARIFFARI - CONSEGUENZE.*
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - ONORARI E COMPENSI PER LE PRESTAZIONI MEDICO CHIRURGICHE - ACCORDI TRA LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI E GLI ENTI MUTUALISTICI ED ASSISTENZIALI PREVISTI DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 244 DEL 1963 - DEROGABILITÀ DEI MINIMI TARIFFARI - CONSEGUENZE.*
L'art. 8 della legge 21 febbraio 1963 n. 244, sugli onorari ed i compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e sull'istituzione della relativa tariffa, che prevede la possibilità di accordi fra la federazione nazionale degli ordini dei medici e gli enti mutualistici ed assistenziali, circa la Determinazione dei corrispettivi professionali per prestazioni da effettuare nei confronti degli assistiti degli enti medesimi, introduce un principio di derogabilità dei minimi tariffari con riguardo alle indicate prestazioni, il quale comporta che deve ritenersi valida ed operante, nell'ambito del singolo rapporto di prestazione d'opera professionale, la pattuizione dei compensi in misura inferiore ai suddetti minimi. (V 1053/80, mass n 404526; (V 3273/79, mass n 399656).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 21/02/1963 num. 244 art. 2, Legge 21/02/1963 num. 244 art. 3, Legge 21/02/1963 num. 244 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)