diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 16283 del 19/08/2004 (Rv. 575984 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Disciplina ex artt. 410 e 411 cod. proc. civ. - Effetti - Deroga alla regola della impugnabilità dello stipulato negozio transattivo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575984-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In forza dell'ultimo comma dell'art. 2113 cod. civ., che richiama gli artt. 410 e 411 cod. proc. civ., il negozio transattivo stipulato in sede conciliativa, giudiziale o stragiudiziale, è assoggettato ad un regime giuridico derogatorio della regola generale - stabilita dai commi secondo e terzo della predetta disposizione - dell'impugnabilità nel termine decadenziale di sei mesi, in quanto l'intervento del terzo investito di una funzione pubblica (giudice, autorità amministrativa, associazione di categoria) è ritenuto idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore. Ne consegue che non è impugnabile l'accordo con cui il datore di lavoro in sede sindacale pattuisca l'erogazione di somme notevolmente maggiori rispetto a quelle che si potevano erogare, ottenendo in cambio la rinuncia sia all'impugnativa del licenziamento che ad ogni altro diritto riconducibile al precorso rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)